Sez. 4 - , Sentenza n. 11734 del 17/03/2021 Ud. (dep. 29/03/2021) Rv. 280706 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Somministrazione di droga a soggetto inconsapevole o non consenziente - Reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La somministrazione di sostanza stupefacente ad un soggetto inconsapevole o non consenziente non configura il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, trattandosi di condotta non indicata tra quelle espressamente elencate dalla norma, né tale comportamento può ritenersi coincidente con l'offerta, che presuppone la manifestazione palese del prodotto al destinatario, o con la consegna, che richiede il coinvolgimento dell'"accipiens" nella ricezione del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto tale condotta assorbita nell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 2 cod. pen. in relazione agli artt. 582 e 585 cod. pen.).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)