Sez. 1, Sentenza n. 267 del 29/01/1973 (Rv. 362122 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - VIZIO DI MOTIVAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - VIZIO DI MOTIVAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Poiche in materia di Competenza la Corte di Cassazione, quale giudice di fatto, ben puo accertarla con autonoma indagine, la pronunzia impugnata non puo essere cassata sulla base di censura deducente un vizio di motivazione in ordine alla Competenza, spettando alla SC il potere di rinnovare l'esame, eventualmente manchevole, compiuto in Sede di merito, al fine di stabilire se, indipendentemente dal denunziato vizio di attivita, la questione di Competenza sia stata o meno esattamente decisa, e sostituire una propria motivazione a quella eventualmente inadeguata del giudice a quo. (fattispecie riguardante Competenza per territorio in materia fallimentare). (V 746/61; 240/60; 2780/59; 375/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)