Sez. 1, Sentenza n. 1375 del 01/07/1983 Cc. (dep. 19/07/1983) Rv. 160030 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITÀ IN ORDINE ALLE SANZIONI DEI REATI DI INSUBORDINAZIONE - INCIDENZA SULLA SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITÀ IN ORDINE ALLE SANZIONI DEI REATI DI INSUBORDINAZIONE - INCIDENZA SULLA SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA - ESCLUSIONE.*
La sentenza della Corte costituzionale del 20 maggio 1982, n. 103, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 186, commi secondo ed ultimo, e 189, comma primo, C.P.m.P., nella parte relativa alle sanzioni senza incidere sul carattere criminoso dei fatti che continuano ad avere Rilevanza giuridico-penale, non è produttiva di effetti sulle situazioni esaurite attraverso il giudicato; e ciò perché non può trovare applicazione il comma quarto dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che riguarda, con effetti analoghi a quelli del comma secondo dell'art. 2 cod. pen., il caso dell'abolitio criminis, posto che la fattispecie è riconducibile al comma terzo del citato art. 2 cod. pen., secondo il quale le Disposizioni più favorevoli al reo non sono operative qualora sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 com. 1 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)