Sez. 6, Sentenza n. 33397 del 19/09/2002 Cc. (dep. 07/10/2002) Rv. 222356 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Decreto di estradizione su consenso dell'interessato - Richiesta di misure cautelari da parte del Ministro - Applicabilità dell'art. 704, co. 3, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione, la richiesta del Ministro della giustizia di applicazione della custodia cautelare all'estradando, proposta a seguito di decreto di concessione dell'estradizione su consenso dell'interessato, soggiace alla disciplina di cui all'art. 714, co. 1 e 2, cod. proc. pen. ed alle esigenze cautelari ivi previste, e non alla previsione di cui all'art. 704, co. 3, stesso codice, che si riferisce alla diversa ipotesi in cui la richiesta cautelare intervenga dopo una decisione giurisdizionale favorevole all'estradizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)