Sez. 2, Sentenza n. 4953 del 04/04/2001 (Rv. 545517 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Condomino rivendicante la proprieta esclusiva di un bene compreso direttamente o "per relationem" dall'art. 1117 cod. civ. - Titolo contrario - Onere di deduzione e prova - Sussistenza - Fattispecie relativa ad una parte del vano interrato destinato all'accesso ai garages.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE
In tema di condominio di edifici, il condomino che pretenda l'appartenenza esclusiva di un bene compreso tra quelli elencati espressamente o "per relationem" dall'art. 1117 cod. civ. ha l'onere di fornire la prova della sua asserita proprietà esclusiva derivante da titolo contrario, in difetto di tale prova, infatti, deve essere affermata l'appartenenza dei suddetti beni indistintamente a tutti i condomini. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale, in difetto di titolo contrario, deve considerarsi appartenente in comune a tutti i condomini il vano interrato destinato all'accesso ai garages, compresa quella parte la quale serve soltanto per l'accesso all'ultimo garage che solitamente viene utilizzata in modo particolare soltanto dal proprietario di questo e non anche dagli altri condomini).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)