Sez. 1, Ordinanza n. 32294 del 11/12/2025 (Rv. 676829-02)
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE | Art. 2 della l. n. 1228 del 1954 - Persone senza fissa dimora - Iscrizione anagrafica - Ammissibilità - Condizioni - Temporaneità della domiciliazione - Irrilevanza.
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE
L'iscrizione all'anagrafe dei residenti in Italia delle persone senza fissa dimora, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 1228 del 1954, non può essere esclusa qualora il richiedente abbia indicato come "domicilio" un recapito per ricevere corrispondenza, comunicazioni ed informazioni relative ai rapporti intrapresi e gli accertamenti compiuti abbiano dimostrato l'effettiva sussistenza di una relazione non precaria tra l'istante ed il luogo per il quale era stata presentata richiesta di iscrizione anagrafica, senza che la temporaneità della domiciliazione possa giustificare il diniego di iscrizione anagrafica nel luogo indicato dall'istante o la sua iscrizione formale ad un indirizzo fittizio.
Legge 24/12/1954 num. 1228 art. 2, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 com. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)