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Sez. L, Sentenza n. 9394 del 14/07/2000 (Rv. 538488 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI | Servizi pubblici essenziali - Potere di precettazione - Ordinanza ministeriale per assicurare il regolare svolgimento degli esami e scrutini nella scuola - Inosservanza - Conseguenza.
Stato
decisa il 2000-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538488-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI

Con riferimento alla disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al legittimo esercizio del potere di precettazione, l'inottemperanza di un docente all'ordinanza ministeriale del 2 giugno 1992 diretta ad assicurare nella scuola misure idonee per il regolare svolgimento delle operazioni di esame e scrutinio finale, รจ sanzionabile a prescindere dalla durata dell'illegittima astensione dal lavoro, che invece incide sulla graduazione, tra il minimo ed il massimo, della pena.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)