Sez. L, Sentenza n. 9394 del 14/07/2000 (Rv. 538488 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI | Servizi pubblici essenziali - Potere di precettazione - Ordinanza ministeriale per assicurare il regolare svolgimento degli esami e scrutini nella scuola - Inosservanza - Conseguenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI
Con riferimento alla disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al legittimo esercizio del potere di precettazione, l'inottemperanza di un docente all'ordinanza ministeriale del 2 giugno 1992 diretta ad assicurare nella scuola misure idonee per il regolare svolgimento delle operazioni di esame e scrutinio finale, รจ sanzionabile a prescindere dalla durata dell'illegittima astensione dal lavoro, che invece incide sulla graduazione, tra il minimo ed il massimo, della pena.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)