Sez. 1, Sentenza n. 10107 del 14/07/1998 Ud. (dep. 25/09/1998) Rv. 211400 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - APERTURA DEL DIBATTIMENTO | Lettura dell'imputazione - Omissione - Nullità - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - APERTURA DEL DIBATTIMENTO
La mancata lettura dell'imputazione da parte dell'ausiliario che assiste il giudice, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, non dà luogo ad alcuna nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità e tenuto conto che detta violazione non può ricondursi nella categoria delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178, lett. c)-, cod. proc. pen., posto che essa non riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e che l'esigenza della contestazione è soddisfatta dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio, corrispondente all'atto cui la legge processuale demanda la funzione della "editio actionis", e non dalla lettura in udienza dell'imputazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 492 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)