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Sez. 3, Sentenza n. 4849 del 03/05/1991 (Rv. 471957 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere | Effetti della dichiarazione di nullità - In ordine alle prestazioni già effettuate - Diritto di ripetizione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471957-01

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere

Qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore (nella specie dichiarato nullo, per mancanza delle prescritte autorizzazioni, il contratto di locazione di un alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale, stipulato tra il socio assegnatario ed un terzo, il giudice del merito accoglieva la domanda di quest'ultimo di ripetizione dei canoni erogati. La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio detta sentenza affermando il suesteso principio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)