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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31816 del 05/12/2019 (Rv. 656028 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Negozi determinanti costi o crediti - Allegazione da parte del contribuente - Sufficienza - Invalidità o inopponibilità all’Amministrazione finanziaria - Rilevabilità d’ufficio - Limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656028-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, pur essendo l'oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni poste a fondamento dell'atto di accertamento, il tema relativo all'esistenza, alla validità e all'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinati costi o crediti deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell'allegazione da parte del contribuente, il quale è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto per l'applicazione delle norme da cui discendono i costi ed i crediti vantati; ne consegue, anche in ragione dell'indisponibilità della pretesa tributaria, la rilevabilità d'ufficio delle eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, sempre che ciò non sia precluso, nella fase di impugnazione, dal giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o, nel giudizio di legittimità, dalla necessità di indagini di fatto. (Nella specie, la S.C. ha escluso la contrarietà al divieto di cui all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 della prospettazione dell'Ufficio, svolta per la prima volta in appello, delle finalità elusive e del carattere abusivo di operazioni negoziali generanti crediti IVA, di cui in primo grado era stata dedotta l'inesistenza, sul presupposto che, secondo la disciplina anteriore all'introduzione dell'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, applicabile "ratione temporis", l'abusività di tali condotte fosse comunque rilevabile d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)