Sez. L, Sentenza n. 8575 del 20/11/1987 (Rv. 456084 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ORGANI - RAPPRESENTATIVI - VOLONTÀ NEGOZIALE - RIFERIBILITÀ ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO - PRESUPPOSTO - ATTI DEL PRESIDENTE NON RICONDUCIBILI ALL'ORGANO DELIBERATIVO - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1398 COD. CIV. - DIVIETO.*
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ORGANI - RAPPRESENTATIVI - VOLONTÀ NEGOZIALE - RIFERIBILITÀ ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO - PRESUPPOSTO - ATTI DEL PRESIDENTE NON RICONDUCIBILI ALL'ORGANO DELIBERATIVO - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1398 COD. CIV. - DIVIETO.*
La riferibilità all'ente pubblico economico di una determinata volontà negoziale presuppone che la manifestazione di questa provenga dall'organo legittimato a formare e ad esprimere la volontà dell'ente stesso, che perciò non è vincolato da Atti del suo Presidente che non siano riconducibili nell'ambito delle decisioni adottate dal competente organo collegiale deliberativo. In contrario non è invocabile la norma dell'art. 1398 cod. civ., che riguarda la rappresentanza volontaria intersoggettiva e non già quella di immedesimazione organica, intercorrente tra la persona giuridica (pubblica o privata) e le persone fisiche che costituiscono gli organi per mezzo dei quali la prima agisce, e prevede, per il caso in cui il terzo abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto stipulato con il soggetto privo di poteri di rappresentanza, una responsabilità (e nei limiti del cosiddetto interesse contrattuale negativo) del rappresentante senza potere e non già della persona nel cui nome si è contrattato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 2093
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)