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Sez. 3, Sentenza n. 29965 del 01/04/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 259940 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - riparazione per l'ingiusta detenzione - IN GENERE | Quantificazione dell'indennizzo - Parametri di riferimento - Criterio aritmetico - Integrazione - Valutazione della specificità del caso concreto - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259940-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - riparazione per l'ingiusta detenzione - IN GENERE

In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato in euro 516.456, 90 dall'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, che deve essere opportunamente integrato dal giudice innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità (positiva o negativa) della situazione concreta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata che aveva considerato quale parametro per il calcolo dell'indennizzo un termine massimo della custodia cautelare pari ad anni nove ai sensi dell'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)