Sez. 6, Sentenza n. 1226 del 22/10/1971 Ud. (dep. 02/03/1972) Rv. 120341 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - FATTO NON PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO - EQUIVALENZA ALLA FORMULÀ FATTO CHE NON COSTITUISCE REATÒ - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - LEGITTIMA DIFESA - STATO DI NECESSITA - SONO COMPRESE NELLA CATEGORIA DEI FATTI NON COSTITUENTI REATO.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - FATTO NON PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO - EQUIVALENZA ALLA FORMULÀ FATTO CHE NON COSTITUISCE REATÒ - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - LEGITTIMA DIFESA - STATO DI NECESSITA - SONO COMPRESE NELLA CATEGORIA DEI FATTI NON COSTITUENTI REATO.*
L'espressionè fatto non preveduto dalla legge come reatò, contenuta nel capoverso dell'art 152 cod proc pen, comprende non soltanto l'ipotesi della Mancanza di una norma penale incriminatrice, ma anche l'ipotesi del fatto non costituente reato, sia per difetto in concreto di alcuno dei requisiti(oggettivi o soggettivi)necessari per la realizzazione della condotta in esso descritta, sia per l'esistenza di cause di giustificazione che eliminino l'antigiuridicita penale, escludendo, di conseguenza, il reato. Pertanto il giudice e tenuto a prosciogliere nel merito a norma del capoverso dell'art 152 cod proc pen, anche nel caso in cui risulti l'evidenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa o lo stato di necessita. (V 118000, anno 1971; contra, per quanto riguarda le cause di giustificazione, 114249, anno 1970; 113407, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)