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Sez. 3, Sentenza n. 1001 del 10/04/1970 (Rv. 346507 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - INDICAZIONE DEI SOLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346507-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - INDICAZIONE DEI SOLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*

Nell'adempimento dell'Obbligo della motivazione il giudice di merito non e tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e le altre circostanze che, sebbene non menzionati espressamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Conf 366-70, massima n 345298 87-70, massima n 344767).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)