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Sez. 6, Sentenza n. 26693 del 11/06/2026 Ud. (dep. 16/07/2026) Rv. 290348-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Delitto di rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328, comma primo, cod. pen. - Mancato ausilio all’esecuzione dell'arresto da parte di un agente di polizia giudiziaria - Configurabilità del reato - Privazione della libertà personale dell’arrestato - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290348-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio, di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., la condotta dell'agente di polizia che omette di prestare ausilio ad un collega impegnato nell'esecuzione di un arresto obbligatorio in flagranza, potendo ritenersi eseguito l'arresto solo nel momento in cui il soggetto fermato è effettivamente privato della libertà personale e sottoposto al pieno e sicuro controllo delle Forze dell'ordine. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna di un agente che si era allontanato senza coadiuvare un collega che, quantunque armato, non aveva ancora acquisito il pieno controllo di due individui colti nell'atto di compiere una rapina).

Cod. Pen. art. 328 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)