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Sez. L, Sentenza n. 12128 del 11/06/2015 (Rv. 635711 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA | Art. 55 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Applicazione alla risoluzione consensuale del rapporto - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635711-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA

L'art. 55, comma 4, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ("ratione temporis" vigente, prima delle modifiche apportate dall'art. 4, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92), nella parte in cui dispone che le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza sono inefficaci, se non convalidate dal competente servizio ispettivo del Ministero del lavoro, si applica anche alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a fronte di identiche ed ineludibili esigenze di tutela della famiglia e di protezione della prole.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 55, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4, Costituzione art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)