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Sez. 2, Sentenza n. 5065 del 29/04/1993 (Rv. 482160 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per mutuo consenso - Effetti | Efficacia retroattiva - Esclusione - Limiti - Risoluzione del contratto di compravendita per mutuo consenso - Interessi sulle somme dovute in restituzione dalla parte venditrice - Compensazione con il godimento della cosa da parte della compratrice - Limiti.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482160-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per mutuo consenso - Effetti

Poiché la cosiddetta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, a differenza dalla risoluzione per inadempimento, non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, l'effetto retroattivo che per questa ultima è invece previsto dall'art. 1458, primo comma, cod. civ., alla stessa non consegue il ripristino delle "status quo ante", che deve, anzi, ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione datane dalle parti all'atto dello scioglimento del contratto. Ne consegue che in caso di contratto di compravendita in difetto di contraria pattuizione gli interessi sulle somme dovute in restituzione dalla parte venditrice devono ritenersi compensati dal godimento della cosa che la parte compratrice abbia "medio tempore" avuto (ex art. 1282 ultimo comma cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)