Sez. L - , Sentenza n. 5963 del 12/03/2018 (Rv. 647526 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Iscrizione a ruolo crediti contributivi - Decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Differimento ex art. 38 del d.l. n. 78 del 2010 - Raccordo con le proroghe precedenti - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la previsione di cui all'art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 - stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004 dall'ente creditore - si pone in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe cosicché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola della decadenza, consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data suddetta.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto l'INPS decaduto dal potere di iscrizione a ruolo di crediti contributivi relativi all'anno 2003, accertati con verbale ispettivo del maggio 2004).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 38 com. 12, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)