Sez. 3, Sentenza n. 1303 del 30/01/2012 (Rv. 621203 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE | Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Miglioramenti - Diritto all'indennità - Condizione - Esecuzione dei miglioramenti per fatto o patto successivo al perfezionamento del contratto di affitto - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE
In tema di diritto dell'affittuario all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo rustico, ai fini del suo riconoscimento è necessario che tali miglioramenti siano stati eseguiti per fatto o patto successivi al perfezionamento del contratto di affitto e non in esecuzione di un patto anteriore o coevo rispetto ad esso.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)