Sez. 1, Sentenza n. 3565 del 26/06/1979 (Rv. 399979 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OPPOSIZIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - TERMINE DI DECADENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE DIRETTA A NEGAR LA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE - INCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OPPOSIZIONE CONTRO IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - TERMINE DI DECADENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE DIRETTA A NEGAR LA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE - INCLUSIONE.*
In tema d'imposta generale sull'entrata, l'art 52 secondo comma della legge 19 giugno 1940 n 762, il quale fissa il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, per la proposizione della opposizione, davanti l'autorita giudiziaria, contro il provvedimento amministrativo di accertamento dell'infrazione e di Determinazione della somma dovuta a titolo di imposta evasa e di pena pecuniaria, trova applicazione con riguardo ad ogni contestazione del contribuente, sia sull'an che sul quantum, ivi compresa, pertanto, l'ipotesi in cui l'opposizione medesima sia diretta a negare la ricorrenza dei presupposti di legge delle indicate obbligazioni. (V 977/79, mass n 397166).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)