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Sez. 2, Sentenza n. 1306 del 08/05/1971 (Rv. 351505 - 01)

ACQUE - ACQUE PRIVATE - SCOLO DELLE ACQUE - DOVERI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE.*
Stato
decisa il 1971-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351505-01

ACQUE - ACQUE PRIVATE - SCOLO DELLE ACQUE - DOVERI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE.*

A norma dell'art 913 cod civ il proprietario del fondo dominante, in materia di scolo delle acque, e tenuto esclusivamente a non aggravare la preesistente servitu di scolò egli puo, invece, validamente fare nel fondo dominante tutte le modifiche che crede, purche cio non alteri il deflusso naturale delle acque nel fondo inferiore, in maniera da renderlo piu impetuoso, convogliando, ad esempio, le acque in un solo punto, si da determinare una maggiore erosione del fondo sottostante. (V 536'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)