Sez. 1, Sentenza n. 12047 del 21/11/1995 (Rv. 494738 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Notificazione - A società di persone - Modalità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
La notificazione dell'avviso di accertamento, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, nei confronti di società di persone, va effettuata, in applicazione delle disposizioni dell'art. 145 cod. proc. civ. (tenendo conto della prevalenza delle prime nella parte in cui derogano alle seconde), nel domicilio fiscale della società medesima, con consegna di copia dell'atto al legale rappresentante, od altra persona incaricata od abilitata alla ricezione, ovvero, in ipotesi d'irreperibilità, con deposito presso la casa del comune di tale domicilio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)