Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 175 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14639
- Impiego pubblico
- Trattamento di quiescenza
- Pensione di riversibilità per le vedove
- Condizioni limitative in caso di "tardivo" coniugio
- Questione già dichiarata non fondata
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 Cost., dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui prescrive che, ai fini della concessione della pensione di riversibilità alla vedova, il matrimonio contratto dal pensionato dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età debba essere durato almeno due anni, in quanto identica questione, sia pure relativa alla previgente legge 15 febbraio 1958, n. 46 (art. 11, secondo comma) modificata dall'art. 1 l. 14 maggio 1969, n. 252, è stata già dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 Cost. e il giudice remittente non ha addotto nuove ragioni che inducano a discostarsi da tale decisione neppure sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 36 Cost. - S. n. 3/1975.
Norme impugnate
- art. 81, comma 3, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1978 dalla Corte dei Conti - sez. III giur.le sul ricorso proposto da Marangolo Olga Margherita, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980;
udito, nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 11 dicembre 1978 la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 Cost., dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), nella parte in cui prescrive che, ai fini della concessione della pensione di riversibilità alla vedova, il matrimonio contratto dal pensionato dopo il compimento del 65 anno di età debba essere durato almeno due anni.
punto 2
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 3 del 1975 ha già dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale della normativa del tutto identica previgente al T.U. n. 1092 del 1973, contenuta nell'art. 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ("Nuove norme sulle pensioni a carico dello Stato") modificato dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252;
che non vengono addotte ragioni nuove che inducano a discostarsi da tale decisione, neppure sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 36 Cost., con il quale sono compatibili, secondo la giurisprudenza di questa Corte, limiti alla reversibilità della pensione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato"), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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