Sez. 1, Sentenza n. 3174 del 10/11/1971 (Rv. 354559 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IN GENERE - IMPRESA SVOLGENTE ATTIVITA DI ACQUISTO DI VITELLI NONCHE DEL MANGIME NECESSARIO PER LA LORO ALIMENTAZIONE, DI INGROSSAMENTO DI ARIA E DI RIVENDITA DEI CAPI INGROSSATI - NATURA COMMERCIALE - ASSOGGETTABILITA ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - NATURA AGRICOLA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IN GENERE - IMPRESA SVOLGENTE ATTIVITA DI ACQUISTO DI VITELLI NONCHE DEL MANGIME NECESSARIO PER LA LORO ALIMENTAZIONE, DI INGROSSAMENTO DI ARIA E DI RIVENDITA DEI CAPI INGROSSATI - NATURA COMMERCIALE - ASSOGGETTABILITA ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - NATURA AGRICOLA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'assoggettamento di un'impresa alla procedura fallimentare, deve ritenersi che sia connaturale all'attivita di allevamento del bestiame menzionato nell'art 2135 cod civ la moltiplicazione dei capi mediante la loro riproduzione, e che abbia carattere commerciale l'attivita, svolta con organizzazione autonoma, consistente nell'acquisto di vitelli e del mangime occorrente per la loro alimentazione, nel ricovero dei capi per il tempo necessario ad ottenerne l'ingrasso sufficiente a renderli vendibili come animali da carne e nella rivendita di essi cosi ingrassati, anche se ne possa derivare il miglioramento qualitativo delle carni. L'attivita di ingrassamento di bestiame acquistato per la rivendita puo considerarsi agricola soltanto quando sia connessa con la coltivazione del fondo e si inserisca nell'economia di quest'ultima. (V 1982'70, mass n 348042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)