Sez. 3, Sentenza n. 3845 del 01/02/1982 Ud. (dep. 15/04/1982) Rv. 153196 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - NATURA PERMANENTE DEL REATO - PERMANENZA PROTRATTASI OLTRE IL LIMITE DI OPERATIVITÀ DELL'AMNISTIA - DINIEGO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - SENZA LICENZA - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - NATURA PERMANENTE DEL REATO - PERMANENZA PROTRATTASI OLTRE IL LIMITE DI OPERATIVITÀ DELL'AMNISTIA - DINIEGO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di costruzione edilizia abusiva il giudice non è obbligato a valutare l'entità volumetrica della costruzione illegittima, al fine di verificare l'applicabilità dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 413 del 1978, qualora l'accertamento dell'epoca della commissione del reato, di natura permanente, superi il limite temporale di operatività dell'amnistia. (V. Mass. 151461 ed ivi citate, circa la natura permanente del reato).*
Riferimenti normativi: DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)