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Sez. 1, Ordinanza n. 6581 del 19/03/2026 (Rv. 678483-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Sindacato sulla scelta del curatore di sciogliersi da un contratto pendente ex art. 72 l.fall. - Decreto del tribunale fallimentare di rigetto del reclamo - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678483-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, ex art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito; ne deriva che tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., potendo, i terzi interessati, contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare.

Costituzione art. 111, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)