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Sez. L, Sentenza n. 243 del 19/01/1989 (Rv. 461421 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 92 DEL 1981 - CONSEGUENTE OSTACOLO ALL'APPLICAZIONE DEI PREDETTI BENEFICI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461421-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 92 DEL 1981 - CONSEGUENTE OSTACOLO ALL'APPLICAZIONE DEI PREDETTI BENEFICI - ESCLUSIONE.*

La sentenza n. 92 del 1981 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 nella parte in cui, in violazione del quarto comma dell'art. 81 cost., non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate ed i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico) non è di ostacolo all'applicazione dei benefici combattentistici contemplati dalla legge 24 maggio 1970 n. 336, giacché, pur creando un vuoto legislativo (peraltro successivamente colmato dall'art. 30 bis del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito, con modifiche, dalla legge n. 151 del 1983), la suddetta dichiarazione d'incostituzionalità - che attiene solo ai rapporti tra gli enti rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata e lo stato, tenuto a provvedere alle necessarie coperture ed ai relativi stanziamenti - non pone nel nulla le posizioni di diritto soggettivo attribuite dalla cit. Legge n. 336 e non esclude che detti enti debbano sopportare gli oneri derivanti dalla applicazione dei benefici combattentistici. (Conf 1708/87, mass n 451092; (Conf 1824/86, mass n 445124).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis, Legge 26/04/1983 num. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)