Sez. 1, Ordinanza n. 21105 del 29/07/2024 (Rv. 672086-01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA | Operazioni di pagamento effettuate a mezzo di strumenti elettronici - Bonifico bancario - Esecuzione in conformità al codice identificativo unico (IBAN) - Responsabilità dell’intermediario bancario - Esclusione - Irrilevanza delle ulteriori indicazioni fornite dall’ordinante.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA
In tema di pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, l'art. 25 del d.lgs. n. 11 del 2010 - di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno - attribuisce all'IBAN la funzione di filtro per determinare i casi in cui la responsabilità della mancata o inesatta esecuzione è attribuibile all'utente e quelli in cui occorre accertare quale degli intermediari coinvolti nel procedimento abbia causato il malfunzionamento dell'operazione, con la conseguenza che se un pagamento risulta eseguito secondo un IBAN erroneamente indicato dal solvens, non sussiste responsabilità degli intermediari che hanno partecipato all'operazione (pur avendo gli stessi l'obbligo di attivarsi e collaborare per il recupero delle somme), indipendentemente dal fatto che l'ordine contenga ulteriori informazioni per individuare il beneficiario e/o il suo conto di accredito.
Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11 art. 25, Direttive del Consiglio CEE 13/11/2007 num. 64, Direttive del Consiglio CEE 25/11/2015 num. 2366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)