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Sez. 6, Sentenza n. 43169 del 19/11/2001 Ud. (dep. 29/11/2001) Rv. 220249 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Amministratore comunale - Obbligo di astensione derivante dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383 - Inosservanza - Abuso d'ufficio ex art. 323 cod. pen. come modificato dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220249-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

Integra il reato di abuso di ufficio, anche dopo la riforma dell'art. 323 c.p., introdotta con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, sotto il profilo della violazione di legge (art. 279 del t.u. 1934, n. 383), con specifico riferimento all'inottemperanza del dovere di astensione, la condotta dell'amministratore comunale che, tra le confliggenti richieste di utilizzazione della piazza per propaganda elettorale, abbia respinto quella del rappresentante della lista avversaria e, successivamente, abbia autorizzato la propria lista all'utilizzo della piazza per le medesime finalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 148 art. 290, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)