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Sez. U, Sentenza n. 5865 del 04/07/1987 (Rv. 454260 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OMESSA COMPARIZIONE - NULLITÀ - CONDIZIONI - ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE E ADEGUATAMENTE I MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA - NECESSITÀ - COMUNICAZIONE DI GIUSTIFICATO IMPEDIMENTO INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NELL'IMMEDIATA ANTECEDENZA DELLA UDIENZA E SENZA SPECIFICAZIONE DEL PROCESSO CUI SI RIFERISCE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454260-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OMESSA COMPARIZIONE - NULLITÀ - CONDIZIONI - ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE E ADEGUATAMENTE I MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA - NECESSITÀ - COMUNICAZIONE DI GIUSTIFICATO IMPEDIMENTO INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NELL'IMMEDIATA ANTECEDENZA DELLA UDIENZA E SENZA SPECIFICAZIONE DEL PROCESSO CUI SI RIFERISCE - INIDONEITÀ.*

Nel giudizio di divorzio, l'omissione del tentativo di conciliazione dei coniugi, per effetto della mancata comparizione di uno di essi all'udienza presidenziale all'uopo fissata, può ritenersi illegittima, e quindi idonea ad invalidare i successivi Atti del processo, in relazione a gravi motivi giustificativi di detta mancata comparizione (art. 4 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898), solo quando la parte assente abbia assolto l'Onere di dare ritualmente tempestiva ed adeguata comunicazione dei motivi stessi. All'indicato fine, pertanto, deve negarsi Rilevanza ad una comunicazione d'impedimento (per ragioni di salute) che venga indirizzata al Presidente del tribunale nella immediata antecedenza dell'udienza (nella specie, nell'avanzato pomeriggio del giorno precedente) e senza alcuna specificazione atta a consentire una rapida individuazione del processo cui si riferisca.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)