Sez. 5, Sentenza n. 499 del 27/10/1982 Ud. (dep. 24/01/1983) Rv. 157033 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
L'Obbligo della specifica impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, come di ogni altra ordinanza dibattimentale, è operante solo quando si intende far valere un vizio proprio del provvedimento (ad esempio, la Mancanza di motivazione); non sussiste invece (onde sono consentiti il riesame e la pronunzia di nullità dell'ordinanza anche in caso di impugnazione della sola sentenza) allorché sia dedotto un vizio concernente la Costituzione del rapporto processuale, quale la Mancanza o irregolare "vocatio in ius" dell'imputato. (Conf 125878; (Conf 125832; (Conf 088670, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)