Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Testo in vigore al
Art. 150 Revisione dei trattamenti previdenziale, pensionistico e accessorio degli appartenenti alle Forze armate
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma generale del sistema pensionistico il Governo provvedera', sentito il COCER, a promuovere le iniziative legislative necessarie a rivedere e a disciplinare la normativa concernente i trattamenti previdenziale e pensionistico degli appartenenti alle Forze armate.
2. Con lo stesso provvedimento, il Governo provvedera' a disciplinare la materia relativa al trattamento accessorio, comprese le indennita' di ausiliaria e di riserva.
Art. 151
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 1983, N. 78
Titolo VII. Disposizioni varie
Art. 152 Disciplina dell'anzianita
1. L'eventuale maggiore anzianita' rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge sara' disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981.
2. Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verra' comunque effettuato con priorita'.
Art. 153 Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresi' sulla retribuzione prevista dall'articolo 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.
3. In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto gia' corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e degli altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel predetto emolumento fondamentale.
Art. 154
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724.
Art. 155 Scrutini di promozione e concorsi interni
1. Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per le promozioni decorrenti con effetto dal 1 gennaio 1980 per posti disponibili alla data del 31 dicembre 1979.
2. Sono fatti salvi altresi' gli scrutini di cui al precedente primo comma per posti disponibili fino all'entrata in vigore della presente legge.
3. Al personale promosso in applicazione dei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel sesto e settimo comma del precedente articolo 4 e nel settimo e ottavo comma del precedente articolo 51.
4. I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine se gia' indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge.
5. La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.
Art. 156 Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori
1. Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro piu' elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori.
Art. 157 Conferimento di promozione
1. La disposizione di cui all'articolo 155, ultimo comma, si applica anche ai funzionari delle carriere direttive delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.2
Art. 158 Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari
1. Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti disposizioni alle cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato compete il trattamento economico per stipendio, indennita' integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo nonche' il trattamento di missione in vigore per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni:
1) dirigente superiore di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se capi di Gabinetto dei ministri senza portafoglio;
2) primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se segretari particolari;
3) della qualifica VII di cui al precedente articolo 2 se addetti con funzioni ai Gabinetti dei ministri senza portafoglio;
4) della qualifica non superiore alla V di cui al precedente articolo 2 se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni di ordine.
2. Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno titolo al trattamento di cui al precedente comma e' valutato ai fini della normale progressione economica per aumenti biennali e classi di stipendio.
3. E' soppresso l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260.
Art. 159 Cumulo di impieghi
1. All'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le parole "di un terzo" sono sostituite con le parole "della meta'".
Art. 160 Trattamento di fine servizio
1. Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi da effettuarsi in applicazione della presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonche' ai fini della indennita' di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresi' per la determinazione dell'indennita' di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.
2. Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianita' di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi.
3. Su dette pensioni non e' dovuta la perequazione automatica di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
4. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, in servizio alla data del 1 luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre 1978, nonche' del personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101; in servizio alla data del 1 gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 aprile 1978.
Art. 161 Base pensionabile
1. Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.
2. Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.
3. Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.
4. Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.
Art. 162 Interpretazione del terzo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
1. Il terzo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, va interpretato nel senso che tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsto dal decreto medesimo, in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del comma stesso.
Art. 163 Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso
1. A decorrere dal 1 gennaio 1978 alle famiglie del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate durante le operazioni di soccorso, e' corrisposta una speciale elargizione nella misura di lire 50 milioni. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 164 Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia
1. L'articolo 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1979, dal seguente:
"Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle quaranta ore settimanali degli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario".
Art. 165 Integrazione mensile ai pensionati
1. Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono concesse, a decorrere dal 1 giugno 1979, le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita':
a) lire 20.000 e lire 10.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita', per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976;
b) lire 40.000 e lire 20.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita', per le cessazioni dal servizio successive al 1 gennaio 1977.
2. Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento di quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere e' a carico dei Fondi e della Cassa predetti.
3. Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici di cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505, nonche' al personale nei cui confronti ha trovato applicazione l'articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma sono dovute nella misura del 50 per cento.
4. Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.
5. Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale nei cui confronti trova applicazione il precedente articolo 160 e non possono in ogni caso essere cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione della presente legge e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3 aprile 1979, n. 101, nonche' della legge 2 aprile 1979, n. 97.
Art. 166 Modifiche di procedure
1. I decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte dei conti per il riscontro in via successiva.
2. I controlli di legge sui decreti emessi ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono effettuati in via successiva.
Art. 167 Personale postelegrafonico a contratto
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 sono applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche mediante la proroga o il rinnovo dei contratti gia' stipulati, sempre che vi sia il consenso del personale interessato.
2. Il personale assunto ai sensi del precedente comma puo' essere applicato anche all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227.
3. Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma, e' valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in ingegneria o in architettura.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e del primo comma del presente articolo, o il cui contratto sia stato prorogato o rinnovato per effetto dello stesso primo comma, compete l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 250.000.000 per l'anno 1979, gravera' sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 168 Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia
1. In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, e' autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1 giugno 1979, la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonche' a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verra' ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unita' di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.5111225
Art. 169 Personale di cui all'articolo 59, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
1. La norma di cui al terzo comma dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale viene aumentato di 3 unita' il numero dei posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, s'interpreta nel senso che, fino alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanita' all'ufficio centrale della programmazione sanitaria, all'ufficio per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in conseguenza del predetto aumento.
Art. 170 Ritenute per contributi sindacali
1. I contributi sindacali del personale di cui alla presente legge, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura delle amministrazioni su delega del dipendente e versati alle organizzazioni sindacali interessate.
2. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica purche' notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui e' stata resa pubblica la modifica stessa.
3. Restano salve le norme di cui all'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249.