Sez. U - , Sentenza n. 3146 del 08/02/2018 (Rv. 647313 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - POLITICI | Giurisdizione contabile - Finanziamenti regionali a progetti formativi - Carattere politico dell'atto - Insussistenza - insindacabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ATTI AMMINISTRATIVI - POLITICI
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità erariale dell'assessore regionale e del dirigente del dipartimento formazione professionale per l'erogazione di finanziamenti aggiuntivi, rispetto a quelli già disposti con l'approvazione del piano regionale dell'offerta formativa, trattandosi non di atti "politici", come tali insindacabili in carenza di un parametro giuridico (norme di legge o principi dell'ordinamento) sulla cui base svolgere il sindacato giurisdizionale, ma di atti inerenti ad un procedimento, regolato con legge regionale, posto in essere nell'esercizio di funzioni amministrative connesse alla programmazione e all'erogazione di finanziamenti per l'attività di formazione, secondo gli ordinari canoni di efficienza ed economicità amministrativa. (Nella specie, i finanziamenti aggiuntivi, a valere sulle economie realizzate nell'ambito del piano, erano stati erogati per progetti formativi già realizzati e per la voce "spese per il personale", non rientrante nell'ipotesi di modifica del piano regolata dall'art. 6, comma 3, della l.r. Sicilia n. 24 del 1976).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 111 com. 8, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/03/1976 num. 24 art. 6 com. 3, Legge Reg. Sicilia 06/03/1976 num. 24 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)