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Sez. L, Sentenza n. 729 del 27/01/1999 (Rv. 522670 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - DEPOSITO DEL RICORSO | Rilevanza esclusiva ai fini della proposizione della domanda - Effetti - Fase successiva attinente all'evocazione in giudizio del convenuto - Carattere completamente autonomo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522670-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - DEPOSITO DEL RICORSO

Nel rito del lavoro la domanda introduttiva deve ritenersi proposta con il deposito del ricorso, mentre del tutto autonoma rispetto ad essa si presenta la fase successiva attinente all'evocazione in giudizio del convenuto. Ne consegue che l'eventuale mancanza, nella copia notificata del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, dell'indicazione della data dell'udienza stessa quale prevista nell'originale incide esclusivamente sulla validità della notificazione dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)