Sez. 6, Sentenza n. 1394 del 13/11/1970 Ud. (dep. 19/01/1971) Rv. 116274 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - IRRILEVANZA DEI MOTIVI E FINI DELL'AGENTE - DUBBIO SUL DOLO - ESTREMI.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - IRRILEVANZA DEI MOTIVI E FINI DELL'AGENTE - DUBBIO SUL DOLO - ESTREMI.*
Per la sussistenza del delitto di calunnia e sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza, da parte del soggetto attivo, dell'innocenza dell'incolpatò irrilevanti sono invece i moventi o fini che l'agente persegue e vuol soddisfare con la incolpazione dell'innocente, dato che essi non sono elementi costitutivi del delitto in esame, entita giuridica completata dalla incolpazione volontaria e dalla scienza dell'innocenza dell'incolpato. Il dubbio sul dolo non puo essere desunto dai motivi dell'Azione, ed e consentito solo se ed in quanto possa ragionevolmente dubitarsi che l'agente avesse motivo di credere alla colpevolezza dell'incolpato. (V 107978, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)