Sez. 2, Sentenza n. 982 del 04/02/1999 (Rv. 522953 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA | Provvedimenti cautelari emessi ai sensi degli artt. 689 e 690 cod. proc. civ. (oggi abrogati) - Non sono suscettibili di impugnazione autonoma.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA
I provvedimenti cautelari emessi nell'ambito del procedimento di denunzia di nuova opera ai sensi degli artt. 689 e 690 cod. proc. civ. nel periodo di vigenza di tali articoli, hanno carattere strumentale rispetto alla causa di merito e, pertanto, non sono suscettibili di impugnazione autonoma a causa della loro inidoneità' a formare la cosa giudicata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 689, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 690
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)