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Disciplina della riproduzione bovina

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. I libri genealogici sono istituiti per singole razze di bovini previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste dalle Associazioni nazionali di allevatori giuridicamente riconosciute, che abbiano, a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, depositato il marchio ufficiale per la identificazione dei soggetti, e sono tenuti dalle stesse Associazioni sotto la sorveglianza e con le modalita' stabilite dal Ministero, che vigila anche sullo svolgimento dei controlli funzionali, delle analisi genetiche e delle altre attivita' connesse alla tenuta dei libri medesimi.

2. Il Ministero puo' direttamente provvedere all'istituzione e alla tenuta dei libri, in difetto di iniziativa da parte delle suddette Associazioni, e puo' affidarne la tenuta agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in caso di accertate irregolarita'.

3. Possono essere iscritti nei libri genealogici su domanda di chi vi abbia interesse i bovini di razza pura, che siano in possesso dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri della razza, determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in rapporto alle esigenze della selezione e che provengano da allevamenti nei quali sia in corso, sotto il controllo dello Stato, l'azione di risanamento per la tubercolosi e per la brucellosi.

4. L'iscrizione e' disposta previo esame del bovino da parte di un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal capo dell'Ispettorato, e da un delegato dell'Associazione nazionale degli allevatori dei bovini delle razze cui appartiene il soggetto esaminato, che deve provenire da allevamenti i quali, sotto il profilo sanitario, ricadano nelle condizioni previste dal comma precedente.

5. I soggetti iscritti nel libro devono essere contrassegnati da apposita marcatura stabilita dal Ministero, da eseguirsi a spese del richiedente.

Art. 3

1. Chiunque intenda impiegare un bovino maschio per la riproduzione in una determinata Provincia deve farne denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, presentando il relativo certificato di iscrizione al libro genealogico.

2. La Camera di commercio, industria e agricoltura provvede, in seguito alla denuncia, a rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino oppure vieta tale impiego in conformita' delle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale di cui al successivo articolo, e depositate presso la stessa Camera, dove chiunque puo' prenderne visione.

3. Le suddette direttive sono determinate in relazione alle esigenze della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico della Provincia, tenendo conto dei caratteri genotipici e morfologici di ciascuna razza.

4. Pure in conformita' di tali direttive devono essere indicate con l'attestato di abilitazione le razze delle bovine alla cui fecondazione potranno essere adibiti i tori abilitati, in guisa da consentire, oltre alla fecondazione delle bovine appartenenti alla stessa razza del toro, i soli incroci per sostituzione di razze o per fini industriali.

5. I tori abilitati possono essere adibiti alla monta nel solo territorio della Provincia in cui l'abilitazione e' concessa.

6. L'impiego per la riproduzione di tori di provenienza estera non iscrivibili nei libri genealogici nazionali puo' essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste solo a scopo di esperimenti da effettuarsi sotto il controllo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 4

1. La Commissione zootecnica provinciale e' composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale e da un rappresentante degli allevatori, scelto, insieme ad un supplente, dal capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura fra gli allevatori di bovini iscritti nei libri genealogici della Provincia salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 8. Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il veterinario provinciale possono farsi sostituire nelle adunanze della Commissione da altro funzionario del loro stesso ufficio. Il rappresentante degli allevatori ed il supplente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

2. I compiti demandati alle Commissioni provinciali per l'approvazione dei tori dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1009 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, sono assegnati alle Commissioni di cui al comma precedente.

Art. 5

1. E' vietato mantenere in allevamento, tranne che per la produzione della carne o per altre utilizzazioni specificatamente ammesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, maschi bovini interi dei quali non sia stata chiesta l'abilitazione per la riproduzione o per i quali l'abilitazione non sia stata concessa.

2. I maschi bovini interi mantenuti in allevamento per la produzione della carne o per altre utilizzazioni ammesse ai sensi del precedente comma devono essere denunciati alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che ne ordina la marcatura, a spese dell'interessato, fissandone il termine e le modalita'.

Art. 6

1. Per ogni bovino maschio del quale sia chiesta l'abilitazione per la riproduzione deve essere corrisposto alla Camera di commercio, industria e agricoltura, un diritto fisso, il cui importo, da stabilirsi dallo stesso ente, sara' commisurato al costo del servizio di abilitazione e di vigilanza sullo esercizio della riproduzione bovina, e non potra' comunque superare il limite massimo di lire 600, per i soggetti destinati alla monta naturale, e di lire 2.000 per quelli da adibire alla fecondazione artificiale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009.

2. Le deliberazioni della Camera di commercio, industria e agricoltura, relative alla determinazione del diritto fisso sono soggette all'approvazione dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e il commercio.

3. Con i proventi del detto diritto fisso e' costituito un fondo speciale la cui gestione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7

1. Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore del toro riproduttore, redatta su appositi moduli, conformi al tipo prescritto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e distribuiti ai possessori dei tori dalla Camera di commercio, industria e agricoltura dietro versamento della somma di lire 100 per ciascun modulo, oltre al rimborso delle relative spese di costo.

2. I possessori di bovine gravide e di vitelli di eta' sino a sei mesi sono tenuti ad esibire la suddetta attestazione a richiesta degli addetti alla vigilanza di cui allo articolo 9.

3. Il provento delle somme versate alla Camera di commercio, industria e agricoltura ai sensi del primo comma del presente articolo, con esclusione di quelle pagate per rimborso del costo dei moduli, sara' destinato alle attivita' di miglioramento dei bovini e ripartito secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra le organizzazioni giuridicamente riconosciute che gestiscono tali attivita' sotto la vigilanza del Ministero stesso.

4. Nella predetta ripartizione sara' tenuto conto delle esigenze delle gestioni di cui sopra.

Art. 8

1. L'impiego per la monta di bovini maschi appartenenti a razze per le quali non sia istituito il libro genealogico puo' essere autorizzato fino a che non si sia provveduto all'istituzione del libro e, comunque, non oltre il quinto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente e' rilasciata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura su conforme parere della Commissione di cui allo articolo 4, previo esame morfologico da parte di un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale della agricoltura designato dal capo dell'Ispettorato.

3. I bovini per i quali sia stata rilasciata tale autorizzazione devono essere contrassegnati mediante apposita marcatura da eseguirsi a spese dell'interessato con le modalita' ed entro il termine stabilito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 9

1. La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata alle Camere di commercio, industria e agricoltura che la esercitano a mezzo di guardie giurate, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, che la esercitano a mezzo di funzionari a cio' delegati dai capi degli Ispettorati stessi, ai veterinari comunali, agli agenti del Corpo forestale dello Stato ed a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 10

1. Chiunque adibisce alla riproduzione bovini maschi non abilitati ai sensi dell'articolo 3, o per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'ultimo comma del detto articolo o quella prevista dall'articolo 8 e' punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 80 mila.

2. Chiunque adibisce un toro alla fecondazione di bovine appartenenti a razze non indicate nell'atto di approvazione del toro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3, o non adempie all'obbligo del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 30 mila.

3. Chiunque viola, le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, e' punito con l'ammenda da lire mille a lire 30 mila.

4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, e' punito con l'ammenda da lire 4 mila a lire 10 mila.

Art. 11

1. Per le contravvenzioni di cui all'articolo 10 il contravventore e' ammesso a pagare a titolo di oblazione una somma determinata dal presidente della Camera, di commercio, industria ed agricoltura, sentita la Commissione zootecnica provinciale, non inferiore ad un terzo e non superiore alla meta' della misura massima stabilita per l'ammenda.

2. A tal fine i verbali di contravvenzione vanno inoltrati al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, al quale il contravventore puo' rivolgere, entro 30 giorni dalla contestazione, istanza di determinazione della somma da pagare.

3. Qualora il contravventore faccia decorrere il termine predetto senza inoltrare la domanda di oblazione oppure non effettui il versamento della somma fissata entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento del presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, questi provvede alla denuncia alla competente autorita' giudiziaria.

4. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti allo Erario dello Stato; quello delle oblazioni e' versato alle Camere di commercio, industria e agricoltura e viene destinato come previsto al terzo comma dell'articolo 7.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - RUMOR - BOSCO - COLOMBO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO