Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale
Testo in vigore al
Art. 227
1. Le decisioni del Consiglio di prefettura devono essere motivate.
2. In caso di dichiarazione di responsabilita', la decisione deve prescrivere un termine per la restituzione delle somme alla cassa comunale.
3. La decisione originale e' conservata nell'ufficio di prefettura.
Art. 228
1. Tanto le ordinanze interlocutorie, quanto le decisioni definitive del Consiglio di prefettura, sono comunicate, in copia, dal prefetto al sindaco entro trenta giorni da quello in cui furono pronunciate.
Esse sono notificate agli interessati a cura del sindaco: le prime entro tre giorni, per mezzo del messo comunale; le seconde, per atto di ufficiale giudiziario, entro un mese dalla data di arrivo al Comune.
2. Delle eseguite notificazioni deve fornirsi subito la prova alla prefettura.
3. Decorsi i detti termini, ove non sia stata fornita alla prefettura la prova delle eseguite notificazioni, il prefetto vi provvede con apposito commissario.
4. Le decisioni diventano titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate, non seguita da appello alla Corte dei conti entro il termine di legge.
5. Il prefetto le munisce della formula esecutiva ai sensi degli articoli 555 e 556 del Codice di procedura civile su richiesta del Comune o delle parti interessate.
6. In caso di urgenza, il Consiglio di prefettura puo' emettere, a carico dei tesorieri e degli amministratori comunali e provinciali, provvedimenti validi per procedere ad atti conservativi.
Art. 229
1. I documenti allegati al conto dei Comuni, dopo che la competente autorita' ha pronunciato la decisione, sono restituiti, con l'elenco indicativo, all'Amministrazione interessata, riuniti in fascicolo, distinti con numero d'ordine progressivo e segnati col bollo della prefettura.
2. Una copia del conto e della relazione deve essere conservata nell'archivio della prefettura.
Art. 230
1. Sulle contestazioni che possono insorgere tra Comune ed esattore, relativamente al conto sommario od al conto dei residui, di cui all'art. 224, decide il Consiglio di prefettura secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.
Art. 231
1. Contro le decisioni del Consiglio di prefettura puo' prodursi appello alla Corte dei conti, nel termine di trenta giorni dalla notificazione di esse, sia dagli interessati che dal Consiglio comunale, mediante atto motivato, da notificarsi nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile.
2. Il procedimento avanti la Corte e' regolato dagli articoli 35 a 48 del regolamento 5 ottobre 1862, n. 884.
Art. 232
1. Nel termine di tre anni dal giorno in cui la decisione del Consiglio di prefettura e' passata in cosa giudicata, le parti hanno diritto di ricorrere al Consiglio stesso che l'ha pronunziata, per ottenerne la revocazione, quando:
a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuto omissione e doppio impiego;
c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;
d) il giudizio sia stato pronunciato su documenti falsi.
2. Negli ultimi tre casi, scorsi i tre anni, il giudizio in revocazione deve promuoversi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o del doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della falsita' dei documenti, salvo tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.
3. La domanda per revocazione e' proposta, sotto pena di decadenza, con ricorso notificato per atto di ufficiale giudiziario alla parte contro cui e' diretto.
4. La revocazione puo' anche essere proposta d'ufficio dal prefetto nei casi, modi e termini sopra indicati.
5. Il Consiglio di prefettura giudica seguendo le norme stabilite dai precedenti articoli 225, 226, 227 e 228.
Art. 233
1. I conti provinciali sono trasmessi alla Corte dei conti nei quindici giorni dalla data della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.
2. Al giudizio sui conti medesimi sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 226, 227 e 228.
Art. 234
1. Per gli appelli sui conti provinciali davanti la Corte a sezioni unite si segue la medesima procedura stabilita per gli appelli in materia di conti comunali.
Art. 235
1. I giudizi di revocazione contro le decisioni della Corte dei conti hanno luogo nei casi e con le forme stabilite dagli articoli 44 a 46 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla Corte dei conti, e dagli articoli 49 a 53 del regolamento 5 ottobre stesso anno, n. 884.
Art. 236
1. Dalle decisioni della Corte dei conti e' ammesso ricorso per annullamento alla Corte di cassazione di Roma, ai termini della legge 31 marzo 1877, n. 3761.
Titolo VI. Disposizioni transitorie.
Art. 237
1. Fino a quando non avra' esecuzione la legge 14 luglio 1889, n. 6185, le spese necessarie per lo stabilimento del carcere mandamentale, per restauri, per la pigione dei locali, ove occorra, per lo stipendio dei sanitari, per il salario e le altre competenze degli agenti di custodia, in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti, giusta i contratti in vigore, sono dovute dai Comuni del mandamento, calcolando separatamente le quote che ai singoli Comuni sarebbero da assegnarsi in ragione rispettiva della popolazione e in ragione del contingente principale d'imposta fondiaria, e ponendo a debito di ciascun Comune la meta' della somma di quelle due quote.
2. Queste spese sono anticipate dal Comune capoluogo del mandamento, salvo il regresso verso gli altri Comuni.
3. Il riparto delle spese e' compilato annualmente e comunicato in via amministrativa agli enti interessati, i quali possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, ricorrere al prefetto. Questi rende esecutorio il riparto, che cosi' diventa amministrativamente liquido.
4. Le innovazioni riguardanti il riparto o l'aumento del contributo, e, salvo il caso di provata urgente necessita', le nuove spese non sono ammissibili, se non siano stati previamente intesi gli enti interessati.
5. Il carcere mandamentale, oltre i necessari requisiti di salubrita' e di sicurezza, deve rispondere alle esigenze del servizio, in relazione con la custodia dei detenuti, con la giurisdizione penale del pretore e con la popolazione soggetta alla medesima.
6. Sino all'attuazione della legge predetta, gli agenti di custodia sono proposti dalla Giunta municipale del capoluogo del mandamento osservandosi, per quanto riguarda la loro nomina, sospensione e rimozione, il disposto dell'art. 126 del presente regolamento.
Art. 238
1. Fino a che non sia provveduto con legge speciale, il riparto delle spese degli esposti, di cui all'art. 320 della legge, viene fatto dalla Deputazione provinciale, in base alla popolazione dei Comuni della Provincia, per la quota ai medesimi assegnata con decreto Reale.
2. Il riparto e' reso esecutorio dal prefetto.
Art. 239
1. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le Provincie e i Comuni devono procedere alla revisione dei propri regolamenti per metterli in relazione con le nuove disposizioni.
Allegato n. 1.
Ripartizione degli uffici di prefettura e sottoprefettura prescritta dall'art. 3.
Gabinetto.
Affari riservati - Personale della prefettura, sottoprefettura e degli altri uffici governativi - Sindaci - Associazioni - Avvenimenti politici - Emigrazione - Rapporti con le autorita' politiche e militari - Stampa - Affari diversi.
Divisione prima.
1. Incanti e contratti nell'interesse dello Stato - Approvazione di contratti stipulati dall'Intendenza di finanza - Cauzioni - Rilascio di copie di atti - Legalizzazione di firme - Naturalita' e cittadinanza - Dazio consumo governativo - Tasse e Demanio - Esattorie - Ricevitoria provinciale - Asse ecclesiastico - Personale della Commissione provinciale e delle Commissioni mandamentali per le imposte dirette - Belle arti - Antichita' - Culto - Affari non attribuiti ad altre divisioni.
2. Protocollo generale - Archivio - Biblioteca - Copisteria - Spedizione - Pubblicazione, diramazione e conservazione delle leggi e degli atti del Governo.
Divisione Seconda.
1. Affari comunali e provinciali - Circoscrizioni - Liste elettorali politiche e amministrative - Elezioni - Demani comunali.
2. Istituzioni di beneficenza e affari relativi.
Divisione terza.
1. Igiene e sanita' pubblica.
2. Leva e servizi militari. Tiro a segno nazionale - Milizia territoriale.
3. Servizio forestale - Miniere e cave - Pesi e misure - Fiere e mercati - Affari diversi di agricoltura, industria e commercio.
4. Carceri - Lavoro nelle prigioni - Personale di custodia - Mantenimento dei detenuti.
Divisione quarta.
Lavori pubblici - Viabilita' - Ferrovie, tramvie, automobili.
Espropriazioni - Bonifiche - Poste, telegrafi e telefoni - Affari diversi relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici.
Ragioneria.
1. Contabilita' dello Stato - Servizio di cassa della prefettura - Conto corrente con la tesoreria provinciale e conti correnti per ciascun servizio.
2. Contabilita' dei Comuni, della Provincia e degli altri corpi morali sottoposti a tutela e vigilanza governativa.
Ufficio del provveditore agli studi.
Amministrazione scolastica provinciale, istruzione primaria, secondaria e tecnica - Scuole d'arti e mestieri - Scuole agrarie - Istituti speciali.
Ufficio di pubblica sicurezza.
1. Polizia giudiziaria e amministrativa.
2. Protocollo ed archivi speciali.
Norme speciali.
1. Il prefetto mantiene la disciplina negli uffici che dirige; in vigila sulla osservanza di una scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari.
2. Egli puo' suddividere in sezioni le materie attribuite a ciascuna divisione, nel modo piu' vantaggioso alla spedizione degli affari. Puo' inoltre, nelle Provincie nelle quali l'importanza dei servizi lo richieda, sdoppiare la divisione seconda.
3. Nelle sottoprefetture si osservera', possibilmente, un metodo conforme.
4. Ogni prefettura e sottoprefettura ha due archivi, l'uno generale o di deposito, per gli affari ultimati da tre anni; l'altro corrente, che comprende tutti gli altri.
Negli archivi le carte devono essere ripartite in serie e categorie.
Due sono le serie:
quella degli affari generali;
quella degli affari dei corpi morali.
Ogni serie si divide in categorie.
Le carte devono custodirsi in buste chiuse.
Le carte che passano agli archivi di deposito devono essere accompagnate da inventario.
5. L'archivista della prefettura o sottoprefettura e' responsabile del regolare assetto degli archivi, nonche' della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti, delle circolari, delle istruzioni e degli altri stampati.
Allegato n. 2.
Registri da tenersi dalla prefettura e sottoprefettura ai termini dell'art. 3.
1. Registro di protocollo generale.
2. Indice alfabetico per la ricerca delle carte.
3. Registro dei provvedimenti del prefetto, delle decisioni e dei pareri del Consiglio di prefettura: id. della Giunta provinciale amministrativa.
4. Registro dei sindaci, assessori, consiglieri e segretari comunali, con le rispettive scadenze.
5. Registro degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei rispettivi impiegati e tesorieri, con le cauzioni prestate da questi ultimi.
6. Registro delle entrate preventivate in bilancio e dei corrispondenti ruoli, da redigersi dalle Giunte municipali, per la riscossione.
7. Registro dei Comuni eccedenti i limiti della sovrimposta.
8. Registro dei tesorieri comunali e provinciali, con indicazione delle cauzioni da essi prestate e dei loro debiti e crediti alla chiusura della gestione.
9. Registro dei decreti di autorizzazione di acquisti.
10. Repertorio dei contratti.
11. Registro per la notazione degli atti notificati giudizialmente, con la firma del funzionario che ne ricevette la consegna.
12. Registro dei pubblici servizi assunti da parte dei Comuni a norma della legge 29 marzo 1913, n. 103.
13. Registri ed elenchi prescritti con l'art. 25 della legge 18 luglio 1904, n. 390.
14. Registri prescritti con altre disposizioni speciali.
Norme speciali.
1. L'ufficio di prefettura deve tenere raccolte in volume le decisioni sui conti dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza e le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.
2. Dall'ufficio di sottoprefettura devono tenersi soltanto i registri indicati ai nn. 1 e 2, per tutti gli affari, quelli indicati ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 14, per i Comuni del circondario, ed il repertorio dei contratti.
3. Per la forma del protocollo generale, dell'indice alfabetico e di altri registri che potessero occorrere, si osservano le istruzioni e norme speciali impartite dal Ministero dell'interno.
4. Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo dove presentare al prefetto, od al sottoprefetto, un elenco degli affari registrati da oltre quindici giorni, che ancora non fossero spediti.
5. I contratti sono conservati a parte e devono essere, ad ogni cambiamento del segretario, consegnati dal cessante al nuovo segretario, insieme col relativo repertorio.
Allegato N. 3.
Norme generali per la scelta dei locali per gli uffici ed alloggi dei prefetti e sottoprefetti.
A) L'ufficio della prefettura devesi comporre:
1° per la Giunta provinciale amministrativa, per la Commissione di assistenza e beneficenza pubblica e per le altre Commissioni, di una sala e di due stanze;
2° pel prefetto, di una sala di ricevimento, di un gabinetto da lavoro, di una sala d'aspetto e di un'anticamera;
3° pel consigliere delegato, per i consiglieri di prefettura e per gli altri capi servizio, di una camera conveniente per ciascuno;
4° per gli altri impiegali e per gli uscieri di tante stanze, quante sono necessarie per collocarvi comodamente quel numero di essi che e' determinato dalla pianta organica di ciascuna prefettura;
5° per l'archivio, d'un locale vasto che possa servire al bisogno per molti anni e disposto in guisa che l'archivio della leva sia separato dall'altro;
6° per l'ufficio telegrafico, di un locale capace ed appropriato allo scopo, avente una comunicazione interna con l'ufficio della prefettura ed un accesso esterno pel pubblico.
B) L'ufficio della sottoprefettura deve avere:
1° pel sottoprefetto, una sala, un gabinetto da lavoro ed un'anticamera;
2° per la segreteria, un numero di stanze proporzionato al personale determinato dalla pianta organica;
3° per l'archivio, gli ambienti necessari a norma di quanto e' detto per la prefettura;
4° per l'ufficio telegrafico, un locale idoneo, possibilmente annesso alla sottoprefettura, avente gli stessi requisiti indicati per l'ufficio telegrafico della prefettura.
C) L'alloggio deve constare:
Pel prefetto:
Di un'anticamera.
Di una prima e seconda sala di ricevimento.
Di cinque camere da letto con accesso possibilmente indipendente.
Di una sala da pranzo con stanza attigua.
Di una cucina e una dispensa.
Di una conveniente guardaroba.
Di un numero sufficiente di camere per alloggiarvi almeno sei persone di servizio.
Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.
La Provincia e' inoltre tenuta, qualora il prefetto ne faccia richiesta, a provvedere una scuderia con camera contigua pel cocchiere, una rimessa per due carrozze ed un locale per i foraggi.
Pel sottoprefetto:
Di un'anticamera.
Di una conveniente sala di ricevimento.
Di quattro camere da letto, con accesso possibilmente indipendente.
Di una sala da pranzo con attigua stanza.
Di una cucina con dispensa.
Di una conveniente guardaroba.
Di un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio.
Di una cantina e legnaia proporzionate
I locali per gli uffici e per gli alloggi suindicati devono essere sani, convenientemente disposti, situati in luogo centrale, con scale ed accessi decorosi.
Norme speciali.
I locali per gli uffici e per gli alloggi dei prefetti e sottoprefetti, che le Provincie hanno obbligo di fornire, ai termini del n. 12 dell'art. 253 della legge, devonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, al grado ed all'importanza dei funzionari, e devono essere consegnati e mantenuti in istato da servire all'uso per cui sono destinati.
Tutte le riparazioni che possono essere necessarie sono a carico delle Provincie.
2. In caso di divergenze, il prefetto deve riferirne al Ministero dell'interno, il quale decide, dopo aver sentita la Provincia.
Quando il Ministero approvi la richiesta del prefetto, questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare, e in caso di rifiuto procede in conformita' dell'art. 150 del presente regolamento.
3. Il prefetto e il sottoprefetto hanno la responsabilita' della conservazione in buono stato del locale.
Non sono pero' responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.
4. A cura della Deputazione provinciale, si deve fare, in contraddittorio del prefetto o del sottoprefetto, un regolare atto di consegna in triplice originale, uno da rimettersi al Ministero dell'interno, gli altri agli archivi della Provincia e della prefettura o sottoprefettura.
Tale atto e' riveduto ad ogni cambiamento di titolare, e del relativo verbale si deve trasmettere una copia al Ministero dell'interno.
Nota - Per la mensa si osservano le norme contenute nel regolamento 1° dicembre 1907, n. 847.
Consegna degli uffici.
Il funzionario cessante deve far consegna al subentrante dei valori, delle carte contabili, ecc., che fossero presso di lui, chiudendo e firmando le relative contabilita'.
Devo pure consegnare i registri prescritti dall'allegato n. 2, la raccolta degli atti ufficiali, debitamente legati, e gli atti di gabinetto.
Le spese d'ufficio del mese in corso sono ratizzate e divise, tenendo conto del giorno della consegna.
Non e' ammesso rimborso per provvista di cancelleria od altro gia' distribuito agli impiegati.
Allegato n. 4.
Registri, elenchi ed atti da tenersi dagli uffici comunale e provinciale ai termini degli articoli 83 e 145.
1. Inventario dei beni stabili posseduti dal Comune e dalle frazioni di esso, dei demani e delle promiscuita', delle servitu' attive e passive, e d'ogni diritto relativo a beni stabili.
2. Inventario dei mobili, dei crediti e delle altre attivita'.
3. Elenco dei debiti e delle altre passivita', distinguendo le ordinarie dalle straordinarie.
4. Elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitu' pubblica.
5. Elenco delle iscrizioni ipotecarie, si' a favore che contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate ai termini di legge e della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare.
6. Registro di protocollo per l'annotazione, in ordine di data, degli atti che pervengono all'ufficio comunale e di quelli da esso spediti.
7. Elenco dei consiglieri comunali, con indicazione della scadenza rispettiva.
8. Elenco degli assessori, con la stessa indicazione.
9. Originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione.
10. Indice delle deliberazioni del Consiglio, con indicazione dei relativi provvedimenti delle autorita'.
11. Indice delle deliberazioni della Giunta, con la medesima indicazione.
12. Indice delle circolari.
13. Bilanci o stati preventivi.
14. Conti consuntivi ed elenco dei residui attivi e passivi.
15. Libro mastro dal quale risultino, per ciascuna voce, entrata o spesa, la somma accertata o riscossa e quella impegnata o pagata.
16. Registro delle scadenze delle entrate e spese fisse.
17. Registro, a madre e figlia, dei mandati comunali.
Nei Comuni aventi un ufficio di ragioneria tale registro e' costituito dalle matrici dei mandati, raccolte e rilegate in volume almeno ogni tre mesi.
18. Registro, a madre e figlia, dei buoni sui mandati di anticipazione.
19. Registro dei depositi presso la cassa comunale.
20. Verbali di verificazioni e passaggi di cassa.
21. Ruoli delle tasse comunali, non che quelli degli appartenenti al Comune tenuti a prestazioni militari.
22. Registri dei diritti di segreteria e di stato civile, ed anche il relativo bollettario nei Comuni in cui non siano in uso le marche segna-tasse.
23. Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco, con la indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto.
24. Elenchi e liste elettorali di ciascun anno, approvati dall'autorita' competente.
25. Libri od atti relativi al censo o catasto.
26. Atti relativi al censimento della popolazione, alla statistica ed alla requisizione dei quadrupedi.
27. Mercuriali periodiche dei cereali.
28. Registri dello stato civile.
29. Registro di popolazione.
30. Carte relative alla leva militare di ciascun anno.
31. Elenco delle istituzioni di beneficenza che hanno sede nel Comune.
32. Elenco di tutte le Commissioni di nomina comunale con la indicazione della data delle relative nomine e scadenze.
33. Ruoli nominativi degli impiegati e salariati del Comune con le indicazioni relative alla nomina, allo stipendio, alle trattenute per ricchezza mobile e per pensione, e quelle relative alla carriera.
34. Elenco dei poveri del Comune.
35. Elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari.
36. Verbali delle contravvenzioni e delle relative conciliazioni.
37. Raccolta completa ed aggiornata dei regolamenti comunali e delle relative tariffe.
38. Registro degli atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune.
39. Registro, a madre e figlia, dei ricorsi presentati al Comune.
40. Repertorio dei contratti.
Norme speciali.
1. I messi comunali debbono tenere un registro per la notificazione degli atti con l'indicazione della natura di questi, delle persone cui vennero consegnati, del giorno e dell'ora della consegna.
2. Le guardie municipali e campestri annotano le contravvenzioni da esse elevate in appositi registri, da conservarsi nei rispettivi uffici.
Allegato n. 5.
Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti the i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infra descritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalla legge), ai sensi degli articoli 172 e 265 della legge (ora articoli 142 e 205 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383):
1) avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere e concessioni di qualsiasi natura: per l'originale L. 20;
2) verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale L. 50;
3) contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionisti: per l'originale L. 50;
4) sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 e' dovuto:
sulle prime L. 5.000: L. 100;
sull'importo eccedente le L. 5.000 e sino a L. 20.000:
il 2 %;
sull'importo eccedente le L. 20.000 e sino a L. 100.000:
l'1,50 %;
sull'importo eccedente le L. 100.000 e sino a L. 1.000.000: lo 0,75 %;
sull'importo eccedente le L. 1.000.000 e sino a L. 5.000.000:
lo 0,25 %;
per importi superiori a L. 5.000.000 e complessivamente:
L. 20.000;
5) per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata L. 20;
6) certificati di qualunque natura, atti di notorieta' e nulla osta di qualunque specie: L. 20;
7) stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per servizio militare: L. 20;
8) verbali di conciliazione in materia demaniale nelle province napoletane e siciliane: per l'originale L. 50.
Norme speciali.
1) Per il rilascio di copie ed estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la meta' di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla meta' dei diritti stabiliti.
2) Qualora in un solo contratto intervengano piu' persone, non si puo' percepire che il diritto per un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse.
Se piu' siano le disposizioni contenute in un contratto, non si puo' percepire che quanto e' dovuto per la disposizione soggetta al diritto piu' elevato.
3) Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco e' dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengono in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita, se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.
Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, e' dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio di registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.
4) Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione il diritto di scritturazione e' limitato a lire venti per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.
5) Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco e' dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, dopo l'atto di aggiudicazione, si stipuli il contratto.
6) Nessun diritto di copia e' dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione e' ridotto alla meta'.
7) Nessun diritto e' dovuto per la scritturazione di attestati di poverta', per l'autenticazione di firma, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorita' superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire quindicimila, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni ad regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per poverta' dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
8) Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, che l'interessato richieda per ottenere la propria iscrizione nelle liste o per opporsi alla propria cancellazione o per esercitare il diritto di voto.
9) Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto e' sempre ridotto alla meta'.
10) Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per piu' di un anno debbono commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
11) Il diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita' non puo' essere stabilito in misura superiore a lire venticinque.
Allegato N. 6.
Norme relative alla fascia del podesta'.
La fascia del podesta' deve portare ricamato sulla faccia anteriore dei due lembi il piccolo stemma (senza manto) dello Stato, di cui all'art. 2 del R. decreto 11 aprile 1929-VII, n. 504.
Lo stemma deve avere dimensioni proporzionate alla larghezza della fascia, occupandone, nel centro, i tre quarti.
La fascia deve terminare con una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e della larghezza di centimetri otto.
Tra la frangia e la parte inferiore dello stemma deve intercorrere tanta distanza quanta ne esiste fra il margine laterale dello scudo e l'orlo della sciarpa.
Allegato N. 7.
Programma di esami per la patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale (articoli 161 e 76 regolamento);
Esami scritti:
1° (una prova) istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
2° (due prove) principi di ragioneria generale con particolare
riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione
di un quesito riguardante la contabilita' dei Comuni e delle
istituzioni pubbliche di beneficenza;
3° (due prove) leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione di podesta'.
Esame orale:
1° nozioni di diritto civile e ordinamento dello stato civile;
2° nozioni di diritto penale;
3° nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo
al sistema tributario degli enti locali;
4° statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica,
leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia
amministrativa, legge sulla Corte dei conti;
5° leggi e regolamenti amministrativi;
6° legislazione sociale, con speciale riguardo al sistema corporativo e particolarmente per quanto attiene;
a) alla soluzione corporativa della questione sociale;
b) al regime delle associazioni professionali e dell'ordinamento corporativo dello Stato e delle relazioni sociali;
c) alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;
d) alla Carta del lavoro.15
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
LUZZATTI.