Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Testo in vigore al
Art. 30 Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
1. Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.
2. Tuttavia finche' non e' insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.
Art. 31 Scioglimento del Consiglio superiore
1. Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.
Capo IV. Posizione giuridica dei componenti del consiglio superiore
Art. 32 Durata della carica
1. I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Art. 32-bis Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
1. I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione.
Art. 33 Incompatibilita
1. I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo.
2. I componenti eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, ne' far parte di consigli di amministrazione di societa' commerciali. Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche.
3. Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilita' si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria piu' elevata, o, nella stessa categoria, il piu' anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parita' il piu' anziano di eta'.
4. Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.
5. I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attivita' proprie degli iscritti ad un partito politico.
Art. 34
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 838.
Art. 35 Divieto di incarico di uffici direttivi
1. Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'art. 6, n. 3, della legge 21 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano piu' parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.
Art. 36 Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
1. I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica, il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.
Art. 37 Sospensione e decadenza
1. I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.
2. I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.
3. I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
4. I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.
5. I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento.
6. La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa e' deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
7. Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.
Art. 38
1. La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l'art. 6) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195.
Art. 39 Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio.
2. Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parita', che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', si passa alle liste successive.
3. Le sostituzioni avvengono secondo il criterio di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 27.
4. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma dei commi 1 e 2, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalita' di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e non puo' essere espresso piu' di un voto di preferenza.
5. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore.
Art. 40 Assegni e indennita' ai componenti del consiglio
1. Al Vice Presidente del Consiglio superiore e' corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennita' di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.
2. Agli altri componenti eletti dal Parlamento e' corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennita' di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.
3. Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento piu' favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino gia' provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.
4. Ai componenti e' attribuita una indennita' per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennita', sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita'.
Art. 41 Posizione giuridica dei segretari
1. I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.
Capo V. Disposizioni finali
Art. 42 Abrogazioni di norme incompatibili
1. Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.
2. Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.
Art. 43 Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge
1. La presente legge entrera' in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione, e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA