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Sez. 1, Sentenza n. 607 del 05/10/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162249 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - RICEZIONE - TERMINI - OMESSA ANNOTAZIONE DEL CANCELLIERE - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162249-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - MOTIVI - RICEZIONE - TERMINI - OMESSA ANNOTAZIONE DEL CANCELLIERE - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In tema di impugnazioni, la mancata annotazione del cancelliere circa la data di presentazione dei motivi non comporta inammissibilità se la prova di quella data può desumersi "aliunde", perché gli equipollenti forniscono oggettivamente una certezza paragonabile a quella risultante dalla sottoscrizione del cancelliere. (V mass n 158376; (V mass n 153202; (V mass n 145037; (V mass n 144841; (V mass n 141041; (V mass n 099295; (V mass n 136780; (V mass n 135657).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)