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Sez. 2, Sentenza n. 727 del 06/03/1969 (Rv. 339010 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - VIOLENZA - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339010-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - VIOLENZA - IN GENERE - NOZIONE.*

Si ha violenza nello spoglio non solo quando si faccia uso della forza bruta, ma anche quando si compiano Atti arbitrari contro la volonta, anche solo presunta, del possessore (applicazione al caso di chi impedisce l'Esercizio del possesso al curatore dell'eredita giacente, che ha per legge il potere-dovere di amministrare i beni ereditari e di difenderli da ogni usurpazione). (V n 2728/67 mass n 330227 n 1668/65, 46/65 2086/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)