Sez. 1, Sentenza n. 833 del 01/02/1999 (Rv. 522806 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Attribuzione della potestà di decidere "secondo equità" agli arbitri - Rilevanza decisiva - Esclusione - Previsione di inappellabilità della relativa pronuncia - Rilevanza decisiva - Esclusione - Esonero degli arbitri dall'osservanza di "formalità di procedura" - Rilevanza decisiva - Esclusione.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
In tema di arbitrato irrituale, non possono essere ritenuti elementi decisivi alla legittima configurabilità dell'istituto (onde escludere la sussistenza della diversa figura dell'arbitrato rituale) né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero in veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (carattere ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 cod. proc. civ., con il solo effetto della esclusione della deducibilità dell'"error in iudicando"), né la previsione di esonero degli arbitri da "formalità di procedura" (previsione non incompatibile con l'istituto dell'arbitrato rituale, giusta disposto dell'art. 816 cod. proc. civ.), dovendosi, per converso, valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti compromesse in arbitri, espressioni terminologiche (quali quelle ricorrenti nel caso di specie) congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia" (specie se concernente questioni schiettamente giuridiche e non tecniche), compatibili, cioè, con la previsione di un arbitrato rituale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)