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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19775 del 25/07/2018 (Rv. 649953 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Aggiudicazione illegittima - Annullamento da parte del giudice amministrativo - Inefficacia del contratto - Affidamento del privato circa la legittimità dell'aggiudicazione - Violazione del dovere di buona fede e correttezza - Responsabilità dell'Amministrazione - Sussistenza - Natura - Responsabilità da contatto sociale qualificato - Danno risarcibile - Interesse contrattuale negativo - Mancato guadagno - Non compete - Perdita di altre occasioni di contratto - Ristorabilità.
Stato
decisa il 2018-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649953-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE

L'erronea scelta del contraente di un contratto di appalto, divenuto inefficace e "tamquam non esset" per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone la P.A. a dover corrispondere il risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario; tale responsabilità non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al "contatto" tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza. Pertanto, il risarcimento del danno dovuto all'appaltatore va parametrato non già alla conclusione del contratto, bensì al c.d. interesse contrattuale negativo che copre sia il danno emergente, ovvero le spese sostenute, che il lucro cessante, da intendersi, però, non come mancato guadagno rispetto al contratto non eseguito ma in riferimento ad altre occasioni di contratto che la parte allega di avere perso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)