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Sez. 4, Sentenza n. 2617 del 06/12/1985 Ud. (dep. 05/04/1986) Rv. 172316 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - MISURA DEL CONCORSO - NATURALE MODIFICA - IN APPELLO - DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172316-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - MISURA DEL CONCORSO - NATURALE MODIFICA - IN APPELLO - DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - ILLEGITTIMITÀ.*

In tema di concorso di colpa della vittima in un incidente stradale, la misura del concorso non può, in secondo grado, essere notevolmente modificata senza una adeguata motivazione, che tenga conto della situazione in cui avvenne il fatto e dei comportamenti dei due protagonisti, in specie se sullo specifico punto della sentenza di primo grado, vi siano state esplicite censure sia dello imputato che dei responsabili civili. (V mass n 168468, per quanto valga; (V mass n 158950, per quanto valga).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)