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Sez. U, Sentenza n. 2100 del 25/03/1986 (Rv. 445293 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - AFFERMAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE CON SENTENZA NON DEFINITIVA - MANCANZA DI APPELLO IMMEDIATO O DI RISERVA DI APPELLO DIFFERITO - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - RISERVA DI REGOLAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445293-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - AFFERMAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE CON SENTENZA NON DEFINITIVA - MANCANZA DI APPELLO IMMEDIATO O DI RISERVA DI APPELLO DIFFERITO - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - RISERVA DI REGOLAMENTO - IRRILEVANZA.*

L'esperibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione postula, oltre la Mancanza di una decisione nel merito in primo grado, che la questione della giurisdizione sia ancora suscettibile di esame e decisione, in quanto non preclusa dalla formazione in proposito del giudicato. Pertanto, qualora il giudice di primo grado abbia affermato con sentenza non definitiva la propria giurisdizione, e tale pronuncia non sia più impugnabile con appello immediato, per decorso del relativo termine, né sia stata oggetto di riserva di appello differito, a norma dell'art. 340 cod. proc. civ., resta esclusa la possibilità di proporre il regolamento di giurisdizione, in considerazione del passaggio in giudicato della suddetta pronuncia, essendo altresì irrilevante un'eventuale precedente "riserva di regolamento", non prevista dalle norme processuali, e comunque non equiparabile alla riserva di impugnazione, stante la diversa funzione e struttura del regolamento preventivo di giurisdizione. (V 5027/84, mass n 436857).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)