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Sez. 1, Sentenza n. 374 del 26/01/1978 (Rv. 389674 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - TARDIVITA DELLA RELATIVA RICHIESTA - OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE FONDATA SULLA NON SPETTANZA DELL'ASSEGNO - ACCETTAZIONE IMPLICITA DEL CONTRADDITTORIO.*
Stato
decisa il 1978-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389674-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - TARDIVITA DELLA RELATIVA RICHIESTA - OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE FONDATA SULLA NON SPETTANZA DELL'ASSEGNO - ACCETTAZIONE IMPLICITA DEL CONTRADDITTORIO.*

Nel procedimento di divorzio, la tardivita della domanda di concessione dell'assegno, perche proposta solo con la precisazione delle conclusioni di primo grado, non puo essere successivamente eccepita qualora la controparte, in detta Sede, anziche far valere la preclusione di cui all'art 184 cod proc civ, si sia limitata ad opporsi alla domanda stessa per la sua infondatezza a causa del difetto delle condizioni di legge, implicando cio difesa nel merito, e, quindi, accettazione del contraddittorio. (V 4406/76, mass n 383124).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)