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Sez. L, Sentenza n. 26241 del 15/12/2009 (Rv. 611500 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività per il giudice di rinvio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611500-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non specificamente esaminate in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha escluso che il giudice di rinvio, cui era demandato l'accertamento in ordine al non avvenuto recapito dell'atto di intimazione del licenziamento, potesse estendere la propria indagine all'ammissibilità dei presupposti del predetto accertamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)