Sez. 2, Sentenza n. 4886 del 01/04/2003 (Rv. 561614 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Negozio fiduciario - Negozi collegati - "Pactum fiduciae" - Contenuto - Effetti.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno - pure effettivamente voluto - ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo. La Corte, nel formulare il surrichiamato principio, ha confermato la correttezza della pronuncia di merito, la quale aveva ritenuto l'esistenza di un negozio fiduciario nella scrittura privata con la quale l'acquirente di un bene immobile, riconoscendo la natura fiduciaria della intestazione e - conseguentemente - la relativa proprietà a favore di un terzo, aveva contestualmente assunto l'obbligo di trasferirgli il diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)