Sez. L, Ordinanza n. 29738 del 11/11/2025 (Rv. 677003-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Obbligo legale del datore di lavoro di condurre trattative con tutte le organizzazioni sindacali - Insussistenza - Corrispondente previsione di fonte convenzionale - Ammissibilità - Inadempimento del datore - Conseguenze - Condotta antisindacale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Pur non esistendo, in capo al datore di lavoro, un obbligo legale di stipulare accordi con tutte le organizzazioni sindacali, lo stesso può essere previsto da una fonte convenzionale, integrando, in tal caso, il rifiuto datoriale condotta antisindacale ex art. 28 st.lav., ove traducentesi in un comportamento contrario a buona fede suscettibile di ledere le prerogative della controparte sindacale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale, dopo aver concluso più volte con il sindacato ricorrente un accordo collettivo di durata annuale, con previsione di un nuovo incontro alla scadenza, aveva infine formulato una proposta non trattabile di rinnovo dell'accordo con riduzione della relativa durata, rifiutando ogni successiva richiesta sindacale di interlocuzione).
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)