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Sez. 3 - , Sentenza n. 95 del 18/05/2018 Ud. (dep. 03/01/2019) Rv. 275353 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro – Omesso versamento dei contributi a carico del lavoratore - Disparità di trattamento sanzionatorio - Irragionevolezza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275353-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Non è irragionevole, sì che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della relativa disciplina, la previsione di un diverso trattamento sanzionatorio dell'omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro rispetto all'omesso versamento dei contributi a carico dei lavoratori, penalmente sanzionato, che costituisce una forma speciale di appropriazione indebita di cose altrui, in quanto il datore di lavoro distrae somme di denaro delle quali ha la disponibilità, esponendo a rischio, sia gli interessi dei lavoratori, sia quelli dell'istituto previdenziale comunque tenuto a garantire le prestazioni anche quando l'imprenditore non abbia versato i contributi.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)